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Schermature solari e detrazione Ecobonus 65%
#Bonus e detrazioni
L’installazione di schermature solari e tende, permettendo una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari, da diritto all’ecobonus 65% fino al 31 dicembre 2017 (così come previsto dalla Legge di Bilancio 2017).
Le schermature solari, infatti, contribuiscono al risparmio energetico sul condizionamento artificiale estivo, evitando il sovraccarico termico delle superfici vetrate, ponendosi come un ostacolo alla radiazione luminosa.
Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione devono essere quelle previste dall’allegato M del D.L. 311: “sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.
Si riferiscono all’allegato M del D.L. 311 che elenca le norme tecniche EN 13561, EN 13659 e EN 13120:
- la norma EN 13561 elenca: tende da sole, pergole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
- la norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.
- la norma EN 13120 elenca: rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative
- In data 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E, che indica fra i documenti necessari da acquisire da parte del Contribuente la DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE DELLA SCHERMATURA SOLARE che CERTIFICHI che la schermatura stessa ha i requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell’articolo 14 comma 2 DL 63/2013.
Per avere diritto all’agevolazione fiscale è necessario che le schermature solari:
– siano a protezione di una superficie vetrata;
– siano applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– possano essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate, purché mobili e ‘tecniche’.
Non sono detraibili le schermature aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semi-fisse che non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse stagioni dell’anno.
Chi può usufruire della detrazione fiscale?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i titolari di diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.